A margine della sentenza sul
dottor Riccio
Roberto Colombo
Le sentenze rappresentano un giudizio umano su
un'azione civilmente o penalmente rilevante. In quanto umano, il giudizio resta fallibile,
e la sua (eventuale) fallacia può e deve essere portata alla luce della ragione. È,
questo, un servizio reso alla giustizia, non un torto fatto ai giudici. In quanto
giudizio, una sentenza merita rispetto e attenzione al pari di ogni altro atto che sgorga
dalla scienza e dalla coscienza di una persona. Ciò nondimeno, rispetto e attenzione non
coincidono con condivisione e valorizzazione. In aggiunta, quel singolare giudizio che
costituisce la sentenza non è esente - come ogni altro giudizio emesso dall'uomo - da un
"pre-giudizio": una precomprensione dell'azione giudicata che nasce dalla
considerazione dell'azione alla luce di alcuni elementi di fatto o di principio
giuridicamente ritenuti decisivi in ordine alla formulazione della sentenza. Non tutti i
fattori in gioco nella realtà entrano in gioco anche nella sentenza. Un'ovvietà o
un'impossibilità a fare altrimenti, qualcuno si affretterà a dire. Certo, ma proprio
questa "parzialità" delle sentenze (sia chiaro, cosa assai diversa dalla
"faziosità") le espone al vaglio critico della ragione non meramente
strumentale-giuridica, quella cioè che si apre ad abbracciare l'umano in ogni sua azione
tenendo conto di quanti più fattori essa riesce a cogliere.
Nel commentare la propria sentenza sull'operato dell'anestesista che interruppe la vita
terrena di Piergiorgio Welby, il giudice romano ha dichiarato ai giornalisti che essa è
stata costruita a partire dalla considerazione che «consenso e dissenso [all'atto medico]
sono le facce di uno stesso diritto» e che «è dovere del medico assecondare la volontà
del paziente di non continuare la terapia». Ovvero (se la brevità della dichiarazione
non tradisce il pensiero del giudice), come ogni intervento clinico sulla persona non
inizia comunque senza il "sì" dell'interessato, così un "no"
comunque dato dal paziente deve segnare la fine del l'agire del medico, il cui unico
"dovere" nei suoi confronti è "assecondarne" la volontà. In prima
istanza, l'autonomia del soggetto competente in ordine agli atti compiuti da terzi sul
proprio corpo sembra capace, da sola, di reggere l'impianto argomentativo a favore del
gesto compiuto dal medico: un "aiuto doveroso" all'esercizio
dell'autodeterminazione del paziente in ordine alla cessazione di un atto fisico
esercitato su di lui. A ben vedere, nella pratica clinica le cose non stanno proprio
così, né di fatto né di diritto. E ciò senza che si ravvisi una violazione del
(giusto) principio di autonomia invocato dal giudice. Essendo l'uomo un essere dotato di
ragione, l'autodeterminazione non gli è riconosciuta come "assoluta", cioè
svincolata dalla ragione stessa, che ne è il presupposto e la condizione di esercizio. La
prassi sociale (di cui la medicina è forma eminente di tutela del bene della persona e
della comunità) e il diritto - in particolare quello costituzionale - non riconoscono
agli atti di lesione o distruzione della propria vita lo statuto di
"autodeterminazione" della persona da tutelare e promuovere civilmente e
legalmente. Al contrario, lo status sociale, etico e giuridico della medicina, così come
si è consolidato in occidente da oltre due millenni, vede nella cura della salute e della
vita di tutti lo scopo dell'agire del medico, un "dovere" da tutti riconosciuto
che egli perseguirà nel rispetto dell'autonomia positiva del paziente, ossia quella non
autolesiva e non autodistruttiva del soggetto razionale dell'autonomia stessa.
Resta aperta la considerazione del rifiuto delle terapie futili (il cosiddetto
"accanimento terapeutico"), cui il giudice sembra riferirsi implicitamente
quando parla di "non continuare la terapia". Un altro fattore della realtà che
eccede la ragione meramente giuridica, ed appella a quella medica ed etica. La distinzione
tra "terapia" e "cura" (la prima elettiva per ogni singolo quadro
clinico e discontinuabile, la secon da dovuta ad ogni essere umano in qualunque
circostanza si trovi) è di competenza della medicina. Il Consiglio superiore di sanità
aveva motivato come il caso in questione "non configuri il profilo dell'accanimento
terapeutico" in quanto" il trattamento medico e infermieristico prestato"
consisteva, "propriamente parlando, sia in termini medici che etici, in una
cura" e non in una terapia. |