11 July, 2007
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25/07/2007 Avvenire


Ma la volontà autolesiva cosa c'entra con il medico?

A margine della sentenza sul dottor Riccio

 

Roberto Colombo

Le sentenze rappresentano un giudizio umano su un'azione civilmente o penalmente rilevante. In quanto umano, il giudizio resta fallibile, e la sua (eventuale) fallacia può e deve essere portata alla luce della ragione. È, questo, un servizio reso alla giustizia, non un torto fatto ai giudici. In quanto giudizio, una sentenza merita rispetto e attenzione al pari di ogni altro atto che sgorga dalla scienza e dalla coscienza di una persona. Ciò nondimeno, rispetto e attenzione non coincidono con condivisione e valorizzazione. In aggiunta, quel singolare giudizio che costituisce la sentenza non è esente - come ogni altro giudizio emesso dall'uomo - da un "pre-giudizio": una precomprensione dell'azione giudicata che nasce dalla considerazione dell'azione alla luce di alcuni elementi di fatto o di principio giuridicamente ritenuti decisivi in ordine alla formulazione della sentenza. Non tutti i fattori in gioco nella realtà entrano in gioco anche nella sentenza. Un'ovvietà o un'impossibilità a fare altrimenti, qualcuno si affretterà a dire. Certo, ma proprio questa "parzialità" delle sentenze (sia chiaro, cosa assai diversa dalla "faziosità") le espone al vaglio critico della ragione non meramente strumentale-giuridica, quella cioè che si apre ad abbracciare l'umano in ogni sua azione tenendo conto di quanti più fattori essa riesce a cogliere.
Nel commentare la propria sentenza sull'operato dell'anestesista che interruppe la vita terrena di Piergiorgio Welby, il giudice romano ha dichiarato ai giornalisti che essa è stata costruita a partire dalla considerazione che «consenso e dissenso [all'atto medico] sono le facce di uno stesso diritto» e che «è dovere del medico assecondare la volontà del paziente di non continuare la terapia». Ovvero (se la brevità della dichiarazione non tradisce il pensiero del giudice), come ogni intervento clinico sulla persona non inizia comunque senza il "sì" dell'interessato, così un "no" comunque dato dal paziente deve segnare la fine del l'agire del medico, il cui unico "dovere" nei suoi confronti è "assecondarne" la volontà. In prima istanza, l'autonomia del soggetto competente in ordine agli atti compiuti da terzi sul proprio corpo sembra capace, da sola, di reggere l'impianto argomentativo a favore del gesto compiuto dal medico: un "aiuto doveroso" all'esercizio dell'autodeterminazione del paziente in ordine alla cessazione di un atto fisico esercitato su di lui. A ben vedere, nella pratica clinica le cose non stanno proprio così, né di fatto né di diritto. E ciò senza che si ravvisi una violazione del (giusto) principio di autonomia invocato dal giudice. Essendo l'uomo un essere dotato di ragione, l'autodeterminazione non gli è riconosciuta come "assoluta", cioè svincolata dalla ragione stessa, che ne è il presupposto e la condizione di esercizio. La prassi sociale (di cui la medicina è forma eminente di tutela del bene della persona e della comunità) e il diritto - in particolare quello costituzionale - non riconoscono agli atti di lesione o distruzione della propria vita lo statuto di "autodeterminazione" della persona da tutelare e promuovere civilmente e legalmente. Al contrario, lo status sociale, etico e giuridico della medicina, così come si è consolidato in occidente da oltre due millenni, vede nella cura della salute e della vita di tutti lo scopo dell'agire del medico, un "dovere" da tutti riconosciuto che egli perseguirà nel rispetto dell'autonomia positiva del paziente, ossia quella non autolesiva e non autodistruttiva del soggetto razionale dell'autonomia stessa.
Resta aperta la considerazione del rifiuto delle terapie futili (il cosiddetto "accanimento terapeutico"), cui il giudice sembra riferirsi implicitamente quando parla di "non continuare la terapia". Un altro fattore della realtà che eccede la ragione meramente giuridica, ed appella a quella medica ed etica. La distinzione tra "terapia" e "cura" (la prima elettiva per ogni singolo quadro clinico e discontinuabile, la secon da dovuta ad ogni essere umano in qualunque circostanza si trovi) è di competenza della medicina. Il Consiglio superiore di sanità aveva motivato come il caso in questione "non configuri il profilo dell'accanimento terapeutico" in quanto" il trattamento medico e infermieristico prestato" consisteva, "propriamente parlando, sia in termini medici che etici, in una cura" e non in una terapia.