Il
perché del nostro leale "non possumus" (06
febbraio 2007)
Circa la bozza sulle unioni
di fatto
Il lavorìo su un
possibile disegno di legge del governo in materia di unioni di
fatto sembra dunque arrivato ad una svolta. Le anticipazioni
di stampa - soprattutto quella assai particolareggiata fornita
sabato scorso da "Repubblica" - tenderebbero a
confermare che ormai ci siamo. In realtà, però, a quanto è
dato di capire, non ci siamo affatto. L'impianto della bozza
normativa fatta circolare induce infatti a ritenere che ciò
che era stato solennemente escluso, la creazione di un modello
simil-familiare, è in realtà quello che si va alacremente
predisponendo. Era possibile domandarsi quali soluzioni
potessero essere adottate per dare attuazione a quel capitolo
del programma dell'Unione (qui senza l'Udeur) che prevede il
«riconoscimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà
delle persone che fanno parte delle unioni di fatto». Formula
questa che - secondo logica - individua come oggetto del
riconoscimento che si vuole introdurre i diritti dei singoli e
non la convivenza in quanto tale. Ne deriva che qualsiasi
modello di registrazione, certificazione o attestazione della
convivenza, ad esempio di tipo anagrafico, alla quale venisse
collegata l'attribuzione di diritti e di doveri dei soggetti
che ne fanno parte, sarebbe del tutto gratuita, e finirebbe
per riconoscere legalmente una realtà di tipo para-familiare,
determinandola anzi come un nuovo status. Ebbene, tutto ciò
che qui si paventa, lo troviamo nella bozza messa abilmente in
circolazione per saggiare l'opinione pubblica. È infatti
l'articolo 1 a dare subito il là in senso para-matrimoniale
al testo. In primo luogo, introduce il "rito" della
dichiarazione di convivenza e della conseguente
"annotazione" nell'anagrafe comunale e fa discendere
da questo passaggio l'attribuzione di diritti e di doveri ai
conviventi. Si delinea, insomma, un processo nel quale
l'anagrafe diventa lo strumento non di un puro e semplice
accertamento, ma dell'attribuzione di uno status
giuridicamente rilevante. Inoltre lo stesso articolo va a
specificare - cosa assolutamente non dovuta - a quale titolo
la convivenza si instaura, ossia delimitando le convivenze
oggetto della normativa a quelle tra «due persone maggiorenni»
legate da «vincoli affettivi». Le unioni di fatto con
finalità assistenziali o solidaristiche non sono neanche
considerate. E, stando ad altre anticipazioni di stampa,
sarebbero addirittura escluse esplicitamente quelle tra
fratelli e sorelle o tra parenti in linea retta. Se a qualcuno
queste sembrano questioni di lana caprina, si ricreda. Un
conto è riconoscere alcuni diritti a persone che hanno dato
liberamente origine a una situazione di fatto che rimane tale,
e tutt'altro è dare a tale condizione una rilevanza giuridica
che ne fa, appunto, la fonte di diritti e doveri assai simili
a quelli previsti per la famiglia fondata sul matrimonio.Sulla
base di una costruzione giuridica, si riconoscerebbe così
tutta una serie di diritti - in materia di successione, di
pensione di reversibilità, di obbligo di prestazione di
alimenti, di dovere di reciproca assistenza e solidarietà -
che non a caso l'ordinamento italiano prevede solo e soltanto
in relazione allo status familiare e al valore di assoluta
preminenza a questo riconosciuto dalla Costituzione e dalle
leggi. E il risultato sarebbe quello di porre in modo forzoso
e inevitabilmente sconvolgente su un piano analogo la
programmatica stabilità della famiglia definita nell'articolo
29 della nostra Carta fondamentale e la condizione liberamente
altra delle scelte di mera convivenza. Un'operazione
spericolata da un punto di vista giuridico e ancora di più
per significato e impatto sociale.È questo il cuore del
problema. Creare, sia pure in forma involuta e indiretta, un
modello alternativo e spurio di famiglia significa indebolire
e mortificare l'istituto coniugale e familiare «nella sua
unicità irripetibile» (Benedetto XVI, domenica scorsa):
l'esperienza, realizzata in una serie di Paesi, questo
sgradevole ness o dimostra in modo incontrovertibile. E
significa agire in oggettivo e azzardato contrasto con il
favor riconosciuto alla famiglia fondata sul matrimonio dalla
Costituzione repubblicana e da una tradizione culturale e
giuridica bimillenaria.Per questi motivi, se il testo che in
queste ore circola come indiscrezione fosse sostanzialmente
confermato, noi per lealtà dobbiamo fin d'ora dire il nostro
"non possumus". Che non è in alcun modo un gesto di
arroganza, piuttosto è la consapevolezza di ciò che dobbiamo
- per servizio di amore - al nostro Paese. L'indicazione
franca e disarmata di uno spartiacque che inevitabilmente
peserà sul futuro della politica italiana. |
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