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ZI08092403 - 24/09/2008
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Il Cardinale Bagnasco non "ha aperto" al testamento biologico

Intervista al prof. Alberto Gambino, Ordinario di Diritto privato

ROMA, mercoledì, 24 settembre 2008 (ZENIT.org).- La prolusione del Cardinale Angelo Bagnasco al Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana (Cei) è stata letta da qualcuno come un'apertura all'ammissibilità di una legge sul testamento biologico.

Abbiamo chiesto al prof. Alberto Gambino, Ordinario di Diritto privato all'Università Europea di Roma, di commentare la percorribilità giuridica delle riflessioni del Presidente della Cei su questo punto.

Quali sono, secondo lei, in chiave giuridica, i richiami più rilevanti della prolusione a proposito di una legge sul fine vita?

Prof. Alberto Gambino: Riscontro su questo tema quattro indicazioni principali. Prima: riconoscimento legale a "dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita". Seconda: garanzie di presa in carico del malato e di rapporto fiduciario con il medico. Terza: inefficacia di dichiarazioni che si riferiscano a trattamenti di sostegno vitale (come alimentazione e idratazione). Quarta: finalità di evitare, da un lato, inutili forme di accanimento terapeutico e, dall'altro, forme di eutanasia mascherata e di abbandono terapeutico.

La prima indicazione, sull'ammissibilità di "dichiarazioni inequivocabili" è stata da taluni interpretata come apertura al testamento biologico?

Prof. Alberto Gambino: E' un'interpretazione forzata. Come è noto il testamento biologico è un documento nel quale una persona in piena capacità esprime il suo assenso o dissenso circa trattamenti che potrebbe subire nell'eventualità del verificarsi di un evento traumatico con perdita di coscienza. Tale strumento è del tutto in contraddizione con tutte e quattro le indicazioni prima riportate. Si tratta infatti di dichiarazioni strutturalmente "equivocabili" in quanto riferibili ad un evento non ancora avvenuto, e dunque senza alcuna certezza che le stesse dichiarazioni si riproporrebbero identiche nell'attualità del verificarsi del trauma e delle relative informazioni sulle terapie da attivare, che, peraltro, mutano nel tempo.

Inoltre il testamento biologico può, tecnicamente, contenere indicazioni relative a forme di abbandono terapeutico. Come ho avuto modo di sottolineare, utilizzare l'espressione "testamento" equivale a dire che - come avviene per il patrimonio nell'eredità - si può liberamente disporre del bene oggetto della dichiarazione. Ciò va nella direzione opposta al principio che della vita umana, secondo il diritto, non se ne può disporre come se fosse una cosa. E va decisamente contro il contenuto delle riflessioni del cardinale Bagnasco su questo punto.

Questi richiami possono leggersi piuttosto come un'apertura alle cosiddette Dichiarazioni Anticipate di Trattamento?

Prof. Alberto Gambino: Attenzione, non trovo nella prolusione alcun riferimento all'espressione "anticipate". Il Presidente della Cei parla di "dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita", non invece di "dichiarazioni anticipate". Qui si annida l'errore in cui molti commentatori sono incorsi. Il problema giuridico dell'ammissibilità o meno di tali dichiarazioni è tutto qui: quanto possono essere retrodatate rispetto al trattamento? E' pacifico che il paziente, una volta informato sull'intervento, sui rischi e le conseguenze, possa rifiutarlo (si tratta di una libertà costituzionale, che non implica che la decisione sia anche moralmente accettabile). Con l'eccezione della decisione minoritaria e solitaria del caso Englaro, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro: il dissenso ad un trattamento sanitario (e non di sostegno vitale) è ammissibile nella misura in cui il paziente sia in grado di effettuare un "giudizio" informato in ordine alla propria situazione sanitaria. Non lo è invece in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso. Dunque, ove il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo pienamente, un dissenso 'ex ante', espresso ancor prima del verificarsi della patologia, è inefficace, in quanto privo di qualsiasi informazione medico terapeutica che non può che ricollegarsi alla vicenda concreta.

Può fare degli esempi, per chiarire meglio?

Prof. Alberto Gambino: Significa che mentre nelle patologie a lenta evoluzione, una dichiarazione di trattamento potrebbe essere ammissibile nell'attualità delle prime fasi della malattia, risulta, invece, giuridicamente inaccettabile che, nella diversa situazione di un evento traumatico imprevedibile, la dichiarazione sia retrodatata ad un momento antecedente al verificarsi del trauma improvviso. Se così fosse, posta l'impossibilità di affermare che quella valutazione sia ancora attuale davanti al concreto accadimento e alle relative specifiche indicazioni terapeutiche, si finirebbe per ribaltare il principio secondo il quale nelle situazioni di incertezza non può che prevalere la scelta collegata al diritto di rango costituzionale più importante, che è il diritto alla vita.

Le "dichiarazioni" possono comunque essere utili per "interpretare" casi di accanimento terapeutico?

Prof. Alberto Gambino: E' il medico a sapere in scienza e coscienza se ci si trova davanti a situazioni di accanimento terapeutico, ma le dichiarazioni del paziente possono rafforzare il dialogo e chiarire un diverso grado di sopportabilità di una terapia.

ZI08092205 - 22/09/2008
Permalink: http://zenit.org/article-15493?l=italian

I Vescovi italiani auspicano una legge sul fine vita


Per evitare eutanasia e testamento biologico la CEI cambia tattica

 

di Antonio Gaspari

ROMA, lunedì, 22 settembre 2008 (ZENIT.org).- Per evitare situazioni come quella di Eluana Englaro dove il parere di singoli giudici può autorizzare forme camuffate di eutanasia e testamento biologico, la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha chiesto al Parlamento una legge sul fine vita.

Il cambio di tattica nei confronti dei temi “eticamenti sensibili” in materia di “fine vita”, l’ha annunciato il Cardinale Angelo Bagnasco nel corso della prolusione al Consiglio Nazionale della CEI, svolta a Roma il 22 settembre.

Parlando della vicenda di Eluana Englaro, la giovane leccese che vive da 16 anni in stato vegetativo conseguente a un coma da trauma cranico a causa di un incidente stradale, il Presidente della CEI ha espresso “la partecipazione commossa alla sorte di questa giovane” e “la condivisione e il rispetto per la situazione di sofferenza nella quale versa la famiglia”.

“È una condizione, quella di Eluana – ha continuato il porporato –, che peraltro interessa circa altri due mila nostri concittadini sparsi per il territorio nazionale. Per loro e le loro famiglie, come pure per altri malati gravemente invalidati, è necessario un efficace supporto da parte delle istituzioni”.

In merito alla sentenza della Corte di Appello di Milano che autorizza la sospensione di idratazione e alimentazione di Eluana, il Cardinale Bagnasco ha sottolineato “la nuova situazione venutasi a determinare in seguito a pronunciamenti giurisprudenziali che avevano inopinatamente aperto la strada all’interruzione legalizzata del nutrimento vitale, condannando in pratica queste persone a morte certa”.

Per questo motivo, ha sottolineato il Presidente della CEI, “si è imposta così una riflessione nuova da parte del Parlamento nazionale, sollecitato a varare, si spera col concorso più ampio, una legge sul fine vita che – questa l’attesa − riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell’ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico, cui è riconosciuto il compito – fuori da gabbie burocratiche − di vagliare i singoli atti concreti e decidere in scienza e coscienza”.

Dopo aver ribadito che l’alimentazione e l’idratazione, sono universalmente riconosciuti come “trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente diversi dalle terapie sanitarie”, l’Arcivescovo di Genova ha precisato che si tratta di “una salvaguardia indispensabile, questa, se non si vuole aprire il varco a esiti agghiaccianti anche per altri gruppi di malati non in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi”.

Per “volgersi al bene concreto generale”, il Presidente della CEI ha auspicato che si evitino “inutili forme di accanimento terapeutico” e soprattutto “non vengano in alcun modo legittimate o favorite forme mascherate di eutanasia, in particolare di abbandono terapeutico”.

“Sia invece esaltato ancora una volta – ha continuato il porporato – quel favor vitae che a partire dalla Costituzione contraddistingue l’ordinamento italiano”.

Il Cardinale Bagnasco ha quindi ribadito che “la dignità non viene meno, quali che siano le contingenze o le menomazioni o le infermità che possono colpire nel corso di un’esistenza”, ed ha concluso affermando di guardare “con fiducia alle sfide che il Paese ha dinanzi a sé, sicuri che il nostro popolo − con l’aiuto del Signore − saprà trovare le strade meglio corrispondenti alla sua voglia di futuro e alla sua concreta vocazione”.