ROMA, domenica, 23 gennaio 2011 (ZENIT.org).- Pubblichiamo di
seguito il discorso pronunciato questo sabato da Benedetto XVI nel
ricevere in udienza i prelati uditori, gli officiali e gli avvocati
del Tribunale della Rota Romana in occasione della solenne
inaugurazione dell’Anno giudiziario.
* * *
Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana!
Sono lieto di incontrarvi per questo annuale appuntamento in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un cordiale
saluto rivolgo al Collegio dei Prelati Uditori, iniziando dal Decano,
Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le cortesi parole. Saluto
gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori di codesto
Tribunale, come pure tutti i presenti. Questo momento mi offre
l’opportunità di rinnovare la mia stima per l’opera che svolgete
al servizio della Chiesa e di incoraggiarvi ad un sempre maggiore
impegno in un settore così delicato ed importante per la pastorale e
per la salus animarum.
Il rapporto tra il diritto e la pastorale è stato al centro del
dibattito postconciliare sul diritto canonico. La ben nota
affermazione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, secondo la
quale «non è vero che per essere più pastorale il diritto debba
rendersi meno giuridico» (Allocuzione alla Rota Romana, 18
gennaio 1990, n. 4: AAS 82 [1990], p. 874) esprime il
superamento radicale di un’apparente contrapposizione. «La
dimensione giuridica e quella pastorale – diceva – sono
inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra.
Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la
salvezza delle anime» (ibidem). Nel mio primo incontro, che
ebbi con voi nel 2006, ho cercato di evidenziare l'autentico senso
pastorale dei processi di nullità del matrimonio, fondato sull'amore
per la verità (cfr Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio
2006: AAS 98 [2006], pp. 135-138). Oggi vorrei soffermarmi a
considerare la dimensione giuridica che è insita nell'attività
pastorale di preparazione e ammissione al matrimonio, per cercare di
mettere in luce il nesso che intercorre tra tale attività e i
processi giudiziari matrimoniali.
La dimensione canonica della preparazione al matrimonio forse non
è un elemento di immediata percezione. In effetti, da una parte si
osserva come nei corsi di preparazione al matrimonio le questioni
canoniche occupino un posto assai modesto, se non insignificante, in
quanto si tende a pensare che i futuri sposi abbiano un interesse
molto ridotto per problematiche riservate agli specialisti.
Dall'altra, pur non sfuggendo a nessuno la necessità delle attività
giuridiche che precedono il matrimonio, rivolte ad accertare che «nulla
si oppone alla sua celebrazione valida e lecita» (CIC, can.
1066), è diffusa la mentalità secondo cui l'esame degli sposi, le
pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le
necessarie investigazioni prematrimoniali (cfr ibid., can.
1067), tra i quali si collocano i corsi di preparazione al matrimonio,
costituirebbero degli adempimenti di natura esclusivamente formale.
Infatti, si ritiene spesso che, nell'ammettere le coppie al
matrimonio, i pastori dovrebbero procedere con larghezza, essendo in
gioco il diritto naturale delle persone a sposarsi.
È bene, in proposito, riflettere sulla dimensione giuridica del
matrimonio stesso. È un argomento a cui ho fatto cenno nel contesto
di una riflessione sulla verità del matrimonio, nella quale
affermavo, tra l'altro: «Di fronte alla relativizzazione
soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione
della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del
matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della
giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto
s'intreccia davvero con la vita e con l'amore; come un suo intrinseco
dover essere» (Allocuzione alla Rota Romana, 27 gennaio 2007, AAS
99 [2007], p. 90). Non esiste, pertanto, un matrimonio della vita ed
un altro del diritto: non vi è che un solo matrimonio, il quale è
costitutivamente vincolo giuridico reale tra l'uomo e la donna, un
vincolo su cui poggia l'autentica dinamica coniugale di vita e di
amore. Il matrimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si occupa la
pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina canonica, sono una
sola realtà naturale e salvifica, la cui ricchezza dà certamente
luogo a una varietà di approcci, senza però che ne venga meno
l'essenziale identità. L'aspetto giuridico è intrinsecamente legato
all'essenza del matrimonio. Ciò si comprende alla luce di una nozione
non positivistica del diritto, ma considerata nell'ottica della
relazionalità secondo giustizia.
Il diritto a sposarsi, o ius connubii, va visto in tale
prospettiva. Non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba
essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento
formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione. Il
diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda
celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come
è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una
cerimonia nuziale. Lo ius connubii, infatti, si riferisce al
diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe,
quindi, lo ius connubii laddove fosse evidente che non
sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè,
palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si
ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del
matrimonio.
! questo proposito vorrei ribadire quanto ho scritto dopo il Sinodo
dei Vescovi sull'Eucaristia: «Data la complessità del contesto
culturale in cui vive la Chiesa in molti Paesi, il Sinodo ha, poi,
raccomandato di avere la massima cura pastorale nella formazione dei
nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa gli
impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del Matrimonio.
Un serio discernimento a questo riguardo potrà evitare che impulsi
emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad assumere
responsabilità che non sapranno poi onorare (cfr Propositio 40).
Troppo grande è il bene che la Chiesa e l'intera società s'attendono
dal matrimonio e dalla famiglia su di esso fondata per non impegnarsi
a fondo in questo specifico ambito pastorale. Matrimonio e famiglia
sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni possibile
equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di
fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale» (Esort.
ap. postsinodale Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n.
29: AAS 99 [2007], p. 130).
La preparazione al matrimonio, nelle sue varie fasi descritte dal
Papa Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica Familiaris
consortio, ha certamente delle finalità che trascendono la
dimensione giuridica, poiché il suo orizzonte è costituito dal bene
integrale, umano e cristiano, dei coniugi e dei loro futuri figli (cfr
n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162), volto in definitiva alla
santità della loro vita (cfr CIC, can. 1063,2°). Non bisogna
mai dimenticare, tuttavia, che l'obiettivo immediato di tale
preparazione è quello di promuovere la libera celebrazione di un vero
matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giustizia ed amore
tra i coniugi, con le caratteristiche dell’unità ed indissolubilità,
ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della
prole, e che tra battezzati costituisce uno dei sacramenti della Nuova
Alleanza. Con ciò non viene rivolto alla coppia un messaggio
ideologico estrinseco, né tanto meno viene imposto un modello
culturale; piuttosto, i fidanzati vengono posti in grado di scoprire
la verità di un'inclinazione naturale e di una capacità di
impegnarsi che essi portano inscritte nel loro essere relazionale
uomo-donna. È da lì che scaturisce il diritto quale componente
essenziale della relazione matrimoniale, radicato in una potenzialità
naturale dei coniugi che la donazione consensuale attualizza. Ragione
e fede concorrono a illuminare questa verità di vita, dovendo
comunque rimanere chiaro che, come ha insegnato ancora il Venerabile
Giovanni Paolo II, «la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze
a chi è bene dispositus, anche se imperfettamente preparato
dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione
di sposarsi secondo la realtà naturale della c@niugalità» (Allocuzione
alla Rota Romana, 30 gennaio 2003, n. 8: AAS 95 [2003], p.
397). In questa prospettiva, una cura particolare deve essere posta
nell’accompagnare la preparazione al matrimonio sia remota, sia
prossima, sia immediata (cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris
consortio, 22 novembre 1981, n. 66: AAS 73 [1981], pp.
159-162)
Tra i mezzi per accertare che il progetto dei nubendi sia realmente
coniugale spicca l'esame prematrimoniale. Tale esame ha uno scopo
principalmente giuridico: accertare che nulla si opponga alla valida e
lecita celebrazione delle nozze. Giuridico non vuol dire però
formalistico, come se fosse un passaggio burocratico consistente nel
compilare un modulo sulla base di domande rituali. Si tratta invece di
un'occasione pastorale unica - da valorizzare con tutta la serietà e
l’attenzione che richiede - nella quale, attraverso un dialogo pieno
di rispetto e di cordialità, il pastore cerca di aiutare la persona a
porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria
vocazione umana
e cristiana al matrimonio. In questo senso il dialogo, sempre
condotto separatamente con ciascuno dei due fidanzati - senza sminuire
la convenienza di altri colloqui con la coppia - richiede un clima di
piena sincerità, nel quale si dovrebbe far leva sul fatto che gli
stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in
coscienza a celebrare un matrimonio valido.
In questo modo, con i vari mezzi a disposizione per un’accurata
preparazione e verifica, si può sviluppare un'efficace azione
pastorale volta alla prevenzione delle nullità matrimoniali. Bisogna
adoperarsi affinché si interrompa, nella misura del possibile, il
circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al
matrimonio, senza un’adeguata preparazione e un esame serio dei
requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione
giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui
lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla
costatazione del suo fallimento. È vero che non tutti i motivi di
un’eventuale dichiarazione di nullità possono essere individuati
oppure manifestati nella preparazione al matrimonio, ma, parimenti,
non sarebbe giusto ostacolare l'accesso alle nozze sulla base di
presunzioni infondate, come quella di ritenere che, al giorno d'oggi,
le persone sarebbero generalmente incapaci o avrebbero una volontà
solo apparentemente matrimoniale. In questa prospettiva appare
importante che vi sia una presa di coscienza ancora più incisiva
circa la responsabilità in questa materia di coloro che hanno cura
d'anime. Il diritto canonico in generale, e in specie quello
matrimoniale e processuale, richiedono certamente una preparazione
particolare, ma la conoscenza degli aspetti basilari e di quelli
immediatamente pratici del diritto canonico, relativi alle proprie
funzioni, costituisce un'esigenza formativa di primaria rilevanza per
tutti gli operatori pastorali, in particolare per coloro che agiscono
nella pastorale familiare.
Tutto ciò richiede, inoltre, che l'operato dei tribunali
ecclesiastici trasmetta un messaggio univoco circa ciò che è
essenziale nel matrimonio, in sintonia con il Magistero e la legge
canonica, parlando ad una sola voce. Attesa la necessità dell'unità
della giurisprudenza, affidata alla cura di codesto Tribunale, gli
altri tribunali ecclesiastici debbono adeguarsi alla giurisprudenza
rotale (cfr Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 17
gennaio 1998, n. 4: AAS 90 [1998], p. 783). Di recente ho
insistito sulla necessità di giudicare rettamente le cause relative
all'incapacità consensuale (cfr Allocuzione alla Rota Romana,
29 gennaio 2009: AAS 101 [2009], pp. 124-128). La questione
continua ad essere molto attuale, e purtroppo permangono ancora
posizioni non corrette, come quella di identificare la discrezione di
giudizio richiesta per il matrimonio (cfr CIC, can. 1095, n. 2)
con l’auspicata prudenza nella decisione di sposarsi, confondendo
così una questione di capacità con un'altra che non intacca la
validità, poiché concerne il grado di saggezza pratica con cui si è
presa una decisione che è, comunque, veramente matrimoniale. Più
grave ancora sarebbe il fraintendimento se si volesse attribuire
efficacia invalidante alle scelte imprudenti compiute durante la vita
matrimoniale.
Nell'ambito delle nullità per l'esclusione dei beni essenziali del
matrimonio (cfr ibid., can. 1101, § 2) occorre altresì un
serio impegno perché le pronunce giudiziarie rispecchino la verità
sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il momento
dell'ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla questione
dell'esclusione del bonum coniugum. In relazione a tale
esclusione sembra ripetersi lo stesso pericolo che minaccia la retta
applicazione delle norme sull'incapacità, e cioè quello di cercare
dei motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano la
costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione nella
vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le semplici
mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di
consenso. La vera esclusione può verificarsi infatti solo quando
viene intaccata l'ordinazione al bene dei coniugi (cfr ibid.,
can. 1055, § 1), esclusa con un atto positivo di volontà. Senz'altro
sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare il
riconoscimento dell'altro come coniuge, oppure viene esclusa
l'ordinazione essenziale della comunità di vita coniugale al bene
dell'altro. La precisazione di queste ipotesi di esclusione del bonum
coniugum dovrà essere attentamente vagliata dalla giurisprudenza
della Rota Romana.
Nel concludere queste mie riflessioni, torno a considerare il
rapporto tra diritto e pastorale. Esso è spesso oggetto di
fraintendimenti, a scapito del diritto, ma anche della pastorale.
Occorre invece favorire in tutti i settori, e in modo particolare nel
campo del matrimonio e della famiglia, una dinamica di segno opposto,
di armonia profonda tra pastoralità e giuridicità, che certamente si
rivelerà feconda nel servizio reso a chi si avvicina al matrimonio.
Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana, affido tutti voi
alla potente intercessione della Beata Vergine Maria, affinché non vi
venga mai a mancare l’assistenza divina nello svolgere con fedeltà,
spirito di servizio e frutto il vostro quotidiano lavoro, e ben
volentieri imparto a tutti una speciale Benedizione Apostolica.
[© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana]